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[1]Nella zona destinata a costruzioni di tipo popolare potra' essere consentita la costruzione di casette a schiera di aggruppamenti di non meno sei alloggi popolari, composti in massima di due piani, compreso il piano terreno sopraelevato.
[2]Il rilascio della licenza di costruzione per ogni edificio sara' subordinato alla preventiva approvazione da parte del Comune del progetto dell'intero raggruppamento da stabilirsi con criterio unitario, d'accordo fra i vari proprietari delle aree del raggruppamento stesso.
Testo in vigore dal 9 luglio 1935 al 16 dicembre 2009
