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Nelle zone destinate a costruzione semintensiva (palazzine) gli edifici dovranno presentare le seguenti caratteristiche:
- a)fronti non maggiori di m. 20;
- b)altezza massima m. 13,50 comprendente non piu' di due piani oltre il piano terreno sopraelevato dal suolo. Potranno essere consentite delle sopraelevazioni parziali per una superficie non superiore ai due terzi di quella coperta;
- c)distacco del fabbricato di almeno m. 5 da ogni confine interno;
- d)soluzione architettonica di tutti i prospetti.
Testo in vigore dal 9 luglio 1935 al 16 dicembre 2009
