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E' concessa l'esenzione dalla imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte, comunale e provinciale, per il periodo di venticinque anni, ai privati e agli Enti di qualsiasi specie, comprese le Societa' cooperative, che, in conformita' al piano regolatore, abbiano, entro cinque anni dalla data della promulgazione della presente legge, compiuto le costruzioni di case per abitazioni civili, uffici o negozi.
Testo in vigore dal 9 luglio 1935 al 16 dicembre 2009
