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[1]Le aree comprese nel perimetro del piano regolatore di Littoria passano, con decorrenza dal 15 aprile 1935, in proprieta' al Comune stesso, il quale sara' tenuto a corrispondere all'Opera nazionale per i combattenti all'atto della vendita una indennita' fissa di L. 10.000 ad ettaro, oltre alla meta' della differenza, che venisse eventualmente ottenuta in occasione della vendita delle aree da parte del Comune, tra L. 5 al metro quadrato e l'effettivo prezzo di cessione risultante da atto pubblico.
[2]Le aree destinate a giardini pubblici, a vie o a piazze o edifici destinati a pubblici servizi di carattere comunale, passano gratuitamente in proprieta' al comune di Littoria. Qualora sulle aree passate in proprieta' al comune di Littoria, in forza del presente articolo, questo intendesse procedere a costruzioni edilizie con qualsiasi altra destinazione, dovra' preventivamente versare all'Opera nazionale combattenti l'indennita' fissa in ragione di L. 1 al metro quadrato sul terreno occupato dalle costruzioni stesse e loro annessi o comunque sottratto alla vendita a terzi.
[3]Nel caso che entro dieci anni dall'inizio delle costruzioni edilizie predette, queste fossero cedute a terzi, sara' determinato il valore dell'area sulla base dei terreni limitrofi e il comune di Littoria dovra' pure corrispondere la differenza di cui al 1° comma del presente articolo.
Testo in vigore dal 9 luglio 1935 al 16 dicembre 2009
