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[1]Nessuno avra' diritto ad indennita' per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalla esecuzione del piano regolatore.
[2]La indennita' di espropriazione per opere di piano regolatore e di ampliamento sara' determinata sulla media del valore venale e di quello dedotto dall'imponibile, se si tratta di fabbricati, ovvero, se trattasi di terreni, dall'estimo catastale moltiplicato per il coefficiente fisso 3,66 capitalizzato ad un tasso variabile dal 3,50 per cento al 7 per cento a seconda delle condizioni dell'immobile e della localita', sempre che il valore dedotto dall'imponibile o dall'estimo catastale non superi quello venale. In caso contrario, l'indennita' di espropriazione sara' costituita dallo stesso valore venale.
[3]Qualora nel periodo di attuazione del piano regolatore e di ampliamento si procedesse ad espropriazione di immobili per i quali gli imponibili fossero revisionati in dipendenza del R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, e del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, o di altri provvedimenti, in relazione ai nuovi imponibili, con Regio decreto, su proposta dei Ministri per le finanze, per i lavori pubblici, per l'interno e per la grazia e giustizia, potra' essere abolito o variato il coefficiente fisso e variati i tassi di capitalizzazione di cui al comma precedente.
[4]Nella determinazione del valore venale non dovra' essere tenuto conto di qualsiasi incremento di valore che siasi verificato e che possa verificarsi, sia direttamente, sia indirettamente, in dipendenza dell'approvazione del piano o della sua esecuzione anche soltanto parziale.
[5]Nel determinare le indennita' per i miglioramenti e le spese fatte dopo la pubblicazione del piano i periti dovranno attenersi alle norme di cui ai successivi articoli della presente legge.
Testo in vigore dal 15 aprile 1941 al 16 dicembre 2009
