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[1]Gli atti di trapasso di immobili al comune di Carbonia per la espropriazione e l'acquisto di immobili occorrenti per l'esecuzione del piano regolatore di cui alla presente legge, sono soggetti all'imposta fissa di registro di L. 20, ed inoltre all'imposta fissa di trascrizione ipotecaria di L. 20 per ogni trasferimento.
[2]Il beneficio fiscale previsto nel precedente comma del presente articolo e' limitato agli atti e contratti indicati nel comma stesso e posti in essere entro il termine di dieci anni dalla data della presente legge.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 28 novembre 1940-XIX
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]MUSSOLINI - GORLA - GRANDI - DI REVEL - BOTTAI
[7]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 15 aprile 1941 al 16 dicembre 2009
