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Con Regio decreto promosso dal Ministro per i lavori pubblici e previa l'osservanza della procedura stabilita dall'articolo 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, potranno essere approvate le parziali modificazioni del piano generale di massima edilizio e di ampliamento, che nel corso della loro attuazione il Comune riconoscera' opportune.
Testo in vigore dal 15 aprile 1941 al 16 dicembre 2009
