Art. 8
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[1]Per la formazione delle strade o piazze in aree non occupate da fabbricati, ciascuno dei proprietari dei terreni confinanti con le dette strade o piazze dovra' cedere gratuitamente al Comune il suolo corrispondente alla meta' della larghezza stradale per ogni fronte di cui sia proprietario fino al massimo di un quinto dell'area totale di sua proprieta' e per una profondita' non superiore a metri 10.
[2]L'obbligo della cessione gratuita a termine della precedente disposizione viene meno, quando, nella restante area una parte maggiore della meta' venga alla sua volta espropriata.
[3]Il valore delle aree cedute a norma del presente articolo deve essere detratto nello stabilire sulla residuale proprieta' il contributo di miglioria di cui all'art. 10.
Testo in vigore dal 28 marzo 1934 al 16 dicembre 2009
