Art. 6
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[1]Per la esecuzione degli espropri necessari all'attuazione dei piani particolareggiati, il comune di Milano potra', a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabilita dalla legge di espropriazione per causa di pubblica utilita' del 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata.
[2]Per la procedura abbreviata si seguiranno le seguenti norme.
[3]Su richiesta del Comune, il prefetto dispone che, in contraddittorio del Comune stesso e del singoli espropriandi, sia formato lo stato di consistenza dei beni da espropriare e, sulle risultanze di tale stato e in base ai criteri di valutazione di cui all'art. 7 della presente legge, sentito, ove occorra, un tecnico scelto nell'albo degli ingegneri della Provincia, determina la somma da depositarsi alla Cassa depositi e prestiti quale indennita' di espropriazione unica inscindibile per ogni proprieta' a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprieta' stessa, e stabilisce i termini entro i quali il deposito deve essere eseguito.
[4]Il decreto del prefetto sara' notificato ai singoli espropriandi nella forma delle citazioni.
[5]Effettuato il deposito della somma delle indennita' come sopra determinata, il prefetto a richiesta del Comune, emette il decreto di trasferimento di proprieta' e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni, come sopra formato.
[6]A cura del Comune il decreto sara' trascritto all'Ufficio delle ipoteche e quindi notificato ai singoli interessati. La notificazione terra' luogo di presa di possesso dei beni espropriati.
[7]Nei trenta giorni successivi a tale notifica, gli interessati possono proporre avanti l'autorita' giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura della indennita' come sopra determinata.
[8]Trascorso tale termine senza che sia stata prodotta opposizione la indennita' come sopra determinata e depositata diviene definitiva.
Testo in vigore dal 28 marzo 1934 al 16 dicembre 2009
