Art. 3
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[1]Con l'approvazione del piano regolatore di massima vengono fissate le direttive e determinati criteri generali secondo i quali saranno sviluppati i piani particolareggiati di esecuzione.
[2]Il comune di Milano provvedera' alla compilazione dei piani particolareggiati di esecuzione delle singole zone a mano a mano che se ne presenti l'opportunita' e se ne preveda la prossima realizzazione. Tali piani comprenderanno la planimetria particolareggiata della zona e l'elenco delle proprieta' soggetta ad espropriazione od a vincolo. La imposizione del vincolo e i termini per la presentazione dei ricorsi decorrono dalla pubblicazione, da parte del Comune, di ogni singolo piano particolareggiato.
[3]I piani particolareggiati di esecuzione di ciascuna zona dovranno essere resi pubblici ai sensi e per gli effetti dell'articolo 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
[4]L'approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione sara' data con Regio decreto su proposta del Ministro per i lavori pubblici.
Testo in vigore dal 28 marzo 1934 al 16 dicembre 2009
