Art. 23
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1934 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]In quanto non disposto o modificato con la presente legge valgono le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 19 febbraio 1934 - Anno XII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Di Crollalanza - De Francisci - Jung - Ercole - Ciano.
[6]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Testo in vigore dal 28 marzo 1934 al 16 dicembre 2009
