Art. 22
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Il Governo del Re ha facolta' di approvare con l'osservanza delle norme contenute nella presente legge, le modificazioni al piano regolatore edilizio e di ampliamento ed alle norme generali e prescrizioni tecniche che nel corso della sua attuazione si rendessero necessarie.
Testo in vigore dal 28 marzo 1934 al 16 dicembre 2009
