Art. 21
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[1]Il termine per l'esecuzione dei piani particolareggiati non potra' superare dieci anni dalla pubblicazione del decreto di approvazione.
[2]Nella deliberazione podestarile di adozione del piano dovra' essere indicato il termine entro il quale dovranno completarsi le espropriazioni.
[3]Anche dopo l'approvazione dei piani particolareggiati sara' consentita ai proprietari degli stabili colpiti dal piano, la esecuzione delle opere di manutenzione dei loro immobili.
[4]Il Comune potra' anche consentire opere che eccedano la manutenzione a suo esclusivo giudizio. In tale caso, delle opere eseguite sara' tenuto conto nel computo delle indennita' di esproprio, deducendone la quota di deprezzamento.
Testo in vigore dal 28 marzo 1934 al 16 dicembre 2009
