Art. 20
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[1]Tutte le costruzioni eseguite sia dai privati che dal Comune o suoi concessionari per l'attuazione del piano, compiute nel termine di venticinque anni a decorrere dalla pubblicazione della presente legge, godranno della esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovraimposte comunale e provinciale sui fabbricati.
[2]La predetta esenzione e' estesa alle costruzioni e ricostruzioni effettuate e da effettuarsi in esecuzione del piano particolareggiato di cui al R. decreto-legge 7 giugno 1928, numero 1296. E' altresi' estesa alle costruzioni e ricostruzioni effettuate in esecuzione di apposite convenzioni stipulate col comune di Milano per raggiungere anticipatamente le sistemazioni lasciate invariate dal piano approvato con R. decreto-legge 7 maggio 1931, n. 590, e dal presente, purche' la dichiarazione di abitabilita' sia intervenuta posteriormente al 1° gennaio 1930.
Testo in vigore dal 28 marzo 1934 al 16 dicembre 2009
