Art. 14
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[1]E' vietato procedere a lottizzazione di terreni a scopo edilizio fuori dei limiti del piano regolatore edilizio e di ampliamento senza il permesso dell'autorita' comunale, che avra' facolta' di concederlo solo nel caso in cui il progetto di lottizzazione non sia in contrasto coi criteri di massima da esso adottati per l'ulteriore sviluppo della citta', e solo quando l'interessato assuma con idonee garanzie l'obbligo di procedere a proprie spese all'impianto dei pubblici servizi (acqua, fognatura, illuminazione, mezzi di trasporto in comune) su progetti approvati dal Comune e da eseguirsi sotto la vigilanza del medesimo.
[2]Dopo l'entrata in vigore della presente legge alle opere iniziate e compiute prima del permesso della lottizzazione si applica il disposto dell'art. 90 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Ai contravventori e' comminata l'ammenda fino n L. 10.000.
Testo in vigore dal 28 marzo 1934 al 16 dicembre 2009
