Art. 12
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Con la stessa procedura di cui all'art. 3 e con le stesse modalita' e gli effetti dell'art. 11 il Comune e' autorizzato ad imporre in qualsiasi momento che la costruzione o modificazione di edifici prospettanti su determinate strade o piazze, segua in conformita' di un progetto generale di sistemazione architettonica comprendente tutte le aree e gli edifici della zona.
Testo in vigore dal 28 marzo 1934 al 16 dicembre 2009
