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[1]Il Comune, previ accordi con gli Enti di tutela artistica, potra' dare norme edilizie speciali per gli edifici che dovessero sorgere in vicinanza, di monumenti di particolare pregio artistico o storico.

[2]Tali norme rifletteranno le altezze, le distanze e il carattere di detti edifici e dovranno emanarsi entro due anni dalla approvazione della legge che approva il piano.

Testo in vigore dal 28 marzo 1934 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1934-02-19;433~allegato-a-art2 · fonte del testo

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