Art. 2 (Allegato A)
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[1]Il Comune, previ accordi con gli Enti di tutela artistica, potra' dare norme edilizie speciali per gli edifici che dovessero sorgere in vicinanza, di monumenti di particolare pregio artistico o storico.
[2]Tali norme rifletteranno le altezze, le distanze e il carattere di detti edifici e dovranno emanarsi entro due anni dalla approvazione della legge che approva il piano.
Testo in vigore dal 28 marzo 1934 al 16 dicembre 2009
