Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 marzo 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il Comune e' autorizzato a comprendere nelle espropriazioni anche i beni attigui, la occupazione dei quali giovi ad integrare le finalita' dell'opera ed a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.
[2]Prima di procedere alla espropriazione dei beni occorrenti per l'attuazione del piano, il Comune deve farne notifica ai rispettivi proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato se, o meno, intendano essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulla loro proprieta' singolarmente, se proprietari della intera zona, o riuniti in consorzio, secondo le norme estetiche ed edilizie, che il Comune stabilira' in relazione ai vincoli del piano e alle disposizioni del regolamento suddetto e del regolamento edilizio e di igiene vigenti nel Comune stesso.
[3]Gli inviti di cui al presente articolo saranno, a cura del Comune, notificati ai proprietari interessati, nella ferma delle citazioni, secondo l'elenco desunto dalle intestazioni catastali, o comunque individuati con i normali mezzi di indagine.
Testo in vigore dal 21 marzo 1940 al 16 dicembre 2009
