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[1]Gli atti di trapasso di immobili al comune di Jesi per la espropriazione o l'acquisto di immobili occorrenti per l'esecuzione del piano particolareggiato di risanamento del rione San Pietro, di cui all'art. 1 della presente legge, sono soggetti all'imposta fissa di registro di L. 20 ed inoltre all'imposta fissa di trascrizione ipotecaria di L. 20 per ogni trasferimento.
[2]Il beneficio fiscale previsto nel precedente comma del presente articolo e' limitato agli atti o contratti indicati nel comma stesso e posti in essere entro il termine di dieci anni dalla data della presente legge.
Testo in vigore dal 21 marzo 1940 al 16 dicembre 2009
