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I proprietari delle nuove costruzioni le quali debbono essere dotate di portici, oltre al versamento dei contributi suindicati, hanno l'obbligo, senza indennizzo di sorta, di lasciare soggetti a servitu' di pubblico transito i portici stessi che dovranno considerarsi per ogni conseguente effetto come pubbliche vie.
Testo in vigore dal 12 settembre 1941 al 16 dicembre 2009
