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[1]Il piano di massima approvato con la presente legge non ha limiti di durata.
[2]Per l'esecuzione dei piani particolareggiati e' assegnato il termine di anni dieci dalla pubblicazione del decreto di approvazione.
[3]Nella deliberazione podestarile di adozione del piano particolareggiato dovra' essere indicato il termine entro il quale dovranno completarsi le espropriazioni.
[4]Tale termine decorrera' dalla data della pubblicazione del decreto di approvazione. Anche dopo l'approvazione dei piani particolareggiati sara' consentita ai proprietari colpiti dal piano la esecuzione delle opere di conservazione e manutenzione dei loro immobili.
[5]Il Comune potra' anche consentire opere che eccedano la conservazione e la manutenzione a suo esclusivo giudizio.
[6]In tal caso delle opere eseguite sara' tenuto conto nel computo delle indennita' di esproprio deducendone la quota di deprezzamento.
Testo in vigore dal 12 settembre 1941 al 16 dicembre 2009
