Art. 9
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I proprietari delle nuove costruzioni, le quali debbono essere dotate di portici, hanno l'obbligo, senza indennita' di sorta, di lasciare soggetti a servitu' di pubblico transito e quindi da considerarsi per ogni conseguente effetto come pubbliche vie, i portici stessi, oltre i contributi suindicati.
Testo in vigore dal 20 giugno 1940 al 16 dicembre 2009
