Art. 7
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 20 giugno 1940 al 16 dicembre 2009. 309 parole tolte, 20 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Per la procedura abbreviata si seguiranno le seguenti norme:
tolto: a) il Prefetto della provincia di Reggio Emilia in seguito a richiesta del comune di Reggio Emilia dispone perche', in contradittorio col Comune stesso e con i proprietari espropriandi, venga fornito lo stato di consistenza dei beni ed in base ai criteri di valutazione di cui al precedente articolo, sentito il parere dell'Ufficio tecnico erariale competente, determina la somma che dovra' depositarsi alla Cassa depostiti e prestiti quale indennita' di espropriazione unica ed inscindibile per ogni proprieta', a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprieta' stessa.
tolto: Tale provvedimento e' notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;
tolto: b) nel decreto di determinazione delle indennita' il Prefetto deve pure stabilire i termini entro i quali l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'importo della indennita' di cui sopra;
tolto: c) effettuato il deposito l'espropriante dovra' richiedere al Prefetto il decreto di trasferimento di proprieta' e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma a) del presente articolo;
tolto: d) tale decreto del Prefetto deve essere, a cura dell'espropriante, trascritto all'Ufficio delle ipoteche, e successivamente notificato agli interessati.
tolto: La notificazione del decreto tiene luogo di presa di possesso dei beni espropriati;
tolto: e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati possono proporre avanti all'Autorita' giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura della indennita' come sopra determinata;
tolto: f) trascorsi trenta giorni dalla notifica di cui al comma d) del presente articolo, senza che sia prodotta opposizione, l'indennita' come sopra determinata e depositata diviene definitiva;
tolto: g) le opposizioni di cui al comma c) del presente articolo sono trattate con la procedura stabilita dall'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per la eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri ed i riferimenti del precedente articolo della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1940-04-02;592~art7 · fonte del testo
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