Art. 4
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[1]Il Comune e' autorizzato a comprendere nelle espropriazioni anche i beni attigui, la occupazione dei quali giovi ad integrare le finalita' dell'opera ed a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.
[2]Prima di procedere alla espropriazione dei beni occorrenti per l'attuazione del piano, il Comune deve darne notifica ai rispettivi proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato se, o meno, intendano essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulle loro proprieta' singolarmente, se proprietari della intera zona, o riuniti in consorzio, secondo le norme estetiche ed edilizie, che il Comune stabilira', in relazione ai vincoli del piano, alle speciali norme generali e prescrizioni tecniche di cui al su detto regolamento e alle disposizioni del regolamento edilizio e d'igiene vigenti nel Comune stesso.
[3]Gli inviti di cui al presente articolo saranno a cura del Comune notificati ai proprietari interessati nella forma delle citazioni secondo l'elenco desunto dalle intestazioni catastali o comunque individuati con i normali mezzi di indagine.
[4]Qualora nel termine fissato dal Comune non si sia costituito il Consorzio fra tutti i proprietari di un'area indicata nel piano particolareggiato e dei relativi distacchi, ma uno o piu' dei detti proprietari si obblighino alla edificazione o ricostruzione dell'area secondo la prevista destinazione e forniscano idonea garanzia, il Comune potra' procedere per conto di questi proprietari alla espropriazione della parte dell'area e dei relativi distacchi di proprieta' degli altri con le norme della presente legge.
[5]Tra piu' interessati che ai obblighino come sopra e presentino idonea garanzia hanno la preferenza coloro che, riuniti in Consorzio o singolarmente, siano proprietari della maggiore superficie, sempre comprendendosi in questa tanto l'area fabbricabile quanto quella da destinarsi a distacchi.
Testo in vigore dal 20 giugno 1940 al 16 dicembre 2009
