Art. 14
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[1]Gli atti di trapasso di immobili al comune di Reggio Emilia per la espropriazione e l'acquisto di immobili occorrenti per la esecuzione del piano regolatore generale, approvato con la presente legge, sono soggetti alla imposta fissa di registro di lire venti ed inoltre alla imposta fissa di trascrizione ipotecaria di lire venti per ogni trasferimento.
[2]Il beneficio fiscale previsto nel precedente comma del presente articolo e' limitato agli atti e contratti indicati nel comma stesso, posti in essere entro il termine di dieci anni a decorrere dalla data della presente legge e riflettenti gli immobili soggetti ad esproprio e compresi nelle seguenti zone aventi carattere di risanamento igienico del piano, numerate anche nella planimetria costituente il piano di cui all'art. 1 della presente legge.
[3]Tali zone sono:
- 1)Zona di Porta Santa Croce, compresa tra le vie Secchi, Lepoldo Nobili, Della Veza Ferrari Bonini e Roma. Essa comprende altresi' l'allargamento del vicolo Venezia;
- 2)Zona del centro compresa tra le vie Emilia, Mazzini, Cairoli, Sessi S. Nicolo' e le piazze Cavour e della Vittoria. Essa, comprende altresi' la sistemazione, l'allargamento e l'imbocco della via Sessi;
- 3)Zona di Porta S. Pietro compresa tra le vie Emilia, San Girolamo, Monte Grappa e Roggi;
- 4)Zona di Porta Castello compresa tra le vie Lodovico Ariosto, del Cristo, Ponte Besolario, Baruffo, Monte Grappa, il piazzale la Fontanesi e la, stessa-Porta Castello;
- 5)Zona di Porta Brennone compresa tra le vie di Porta Brennone, Garibaldi, Guido Panciroli e la stessa Porta Brennone. Essa comprende altresi' la sistemazione e l'allargamento dell'imbocco di via Porta Brennone;
- 6)Zona di San Domenico compresa tra le vie del Pozzo dell'Ospedale, Zaccagni e San Domenico;
- 7)Zona di Porta Santo Stefano compresa tra, le vie Monte Pasubio, Valoria, Emilia, Minghetti e la stessa Porta Santo Stefano.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 2 aprile 1940-XVIII
[6]VITTORIO EMANUELE
[7]Mussolini - Serena - Grandi - Di Revel - Bottai
[8]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 20 giugno 1940 al 16 dicembre 2009
