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[1]I proprietari delle nuove costruzioni, le quali debbono essere dotate di portici, oltre al versamento dei contributi suindicati, hanno l'obbligo, senza indennizzo di sorta, di lasciare soggetti a servitu' di pubblico transito i portici stessi, che dovranno considerarsi per ogni conseguente effetto come pubbliche vie.
[2]Qualora, per ragioni di allineamenti, un fabbricato dovesse costruirsi o ricostruirsi con salienza rispetto a quelli esistenti, i proprietari dei beni adiacenti o contigui non avranno diritto ad indennita' alcuna agli effetti della vista laterale od altro.
Testo in vigore dal 10 novembre 1941 al 16 dicembre 2009
