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[1]Per la procedura abbreviata di cui al 1° comma dell'articolo precedente si seguiranno le seguenti norme:
- a)il prefetto della provincia di Pavia in seguito a richiesta del comune di Pavia dispone perche', in contradditorio col Comune stesso e con i proprietari espropriandi, venga formato lo stato di consistenza dei beni ed in base ai criteri di valutazione di cui al precedente art. 5 sentito il parere dell'Ufficio tecnico erariale competente, determina la somma che dovra' depositarsi alla Cassa depositi e prestiti quale indennita' di espropriazione unica ed inscindibile per ogni proprieta', a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprieta' stessa.
[2]Tale provvedimento e' notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;
- b)nel decreto di determinazione delle indennita' il prefetto deve pure stabilire i termini entro i quali l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'importo della indennita' di cui sopra;
- c)effettuato il deposito l'espropriante dovra' richiedere al prefetto il decreto di trasferimento di proprieta' e di immissione in possesso degli stabiliti contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma a) del presente articolo;
- d)tale decreto del prefetto deve essere, a cura dell'espropriante trascritto all'Ufficio delle ipoteche, e successivamente notificato agli interessati. La notificazione del decreto tiene luogo di presa di possesso dei beni espropriati;
- e)nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati possono proporre avanti all'autorita' giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura della indennita' come sopra determinata;
- f)trascorsi trenta giorni dalla notifica di cui al comma d) del presente articolo senza che sia prodotta opposizione, l'indennita' come sopra determinata e depositata diviene definitiva;
- g)le opposizioni di cui al comma e) del presente articolo sono trattate con la procedura stabilita dall'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per la eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri ed i riferimenti del precedente art. 5 della presente legge.
Testo in vigore dal 10 novembre 1941 al 16 dicembre 2009
