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[1]Nessuno avra' diritto ad indennita' per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalla esecuzione del piano regolatore.
[2]La indennita' di espropriazione, per opere di piano regolatore, sara' determinata sulla media del valore venale e di quello dedotto dall'imponibile, se trattasi di fabbricati, ovvero, se trattasi di terreni, dall'estimo catastale moltiplicato per il coefficiente fisso 3,66, capitalizzato ad un tasso variabile dal 3.50 per cento al 7 per cento a seconda delle condizioni dell'immobile e della localita', sempre che il valore dedotto dall'imponibile o dall'estimo catastale non superi quello venale.
[3]In caso contrario l'indennita' di espropriazione sara' costituita dallo stesso valore venale.
[4]Qualora nel periodo di attuazione del piano regolatore si procedesse ad espropriazione di immobili per i quali gli imponibili fossero revisionati in dipendenza del R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, e del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, o di altri provvedimenti, in relazione ai nuovi imponibili, con Regio decreto su proposta dei Ministri per le finanze e per i lavori pubblici di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, potra' essere abolito o variato il coefficiente fisso e variati i tassi di capitalizzazione di cui al comma precedente.
[5]Nella determinazione del valore venale non dovra' essere tenuto conto di qualsiasi incremento di valore che siasi verificato o che possa verificarsi sia direttamente che indirettamente, in dipendenza dell'approvazione del piano e della sua esecuzione, anche soltanto parziale.
[6]Nel determinare le indennita' per i miglioramenti e le spese fatte dopo la pubblicazione del piano, i periti dovranno attenersi alle norme di cui ai successivi articoli della presente legge.
Testo in vigore dal 10 novembre 1941 al 16 dicembre 2009
