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[1]Gli atti di trapasso di immobili al comune di La Spezia per la espropriazione e l'acquisto di immobili occorrenti per la esecuzione del piano regolatore generale, approvato con la presente legge, sono soggetti alla imposta fissa di registro di L. 20 ed inoltre alla imposta fissa di trascrizione ipotecaria di L. 20 per ogni trasferimento.
[2]Il beneficio fiscale previsto nel precedente comma del presente articolo e' limitato agli atti e contratti indicati nel comma stesso, posti in essere entro il termine, di dieci anni a decorrere dalla data della presente legge, e riflettenti gli immobili soggetti ad esproprio e compresi nelle seguenti zone del piano, aventi carattere di risanamento igienico:
- a)zona compresa fra le vie Torino, Castelfidardo, Genova (ora Fiume) e Nino Bigio;
- b)zona compresa fra le vie Duca di Genova, Brione, Quintino Sella, XX Settembre, piazza del Bastione piazza S. Agostino, via Magenta, via Biassa, via della Canonica.
Testo in vigore dal 12 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
