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E' vietato procedere a lottizzazione di terreni a scopo edilizio, fuori dal piano regolatore edilizio e di ampliamento senza permesso dell'autorita' comunale che avra' facolta' di concederlo solo nel caso in cui il progetto di lottizzazione non sia in contrasto con i criteri di massima da esso adottati per l'ulteriore sviluppo della citta', e solo quando l'interessato assuma, con idonee garanzie, l'obbligo di procedere a proprie spese all'impianto dei pubblici servizi (acqua, fognatura, illuminazione, mezzi di trasporto in comune) su progetti approvati dal Comune e da eseguirsi sotto la vigilanza del medesimo.
Testo in vigore dal 12 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
