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[1]Nessuno avra' diritto ad indennita' per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dall'esecuzione del piano regolatore.
[2]La indennita' dovuta ai proprietari degli immobili che il Comune espropriera' per l'attuazione del piano regolatore di cui alla presente legge sara' determinata sulla media del valore venale e di quello dedotto dall'imponibile se si tratta di fabbricati, ovvero dallo estimo catastale moltiplicato per il coefficiente fisso del 3,66 se si tratta di terreni, capitalizzato ad un saggio variabile dal 3,50 per cento al 7 per cento, sempre che il valore dedotto dall'imponibile e dallo estimo catastale, non superi quello venale.
[3]In caso contrario la indennita' di espropriazione sara' costituita dallo stesso valore venale.
[4]Nella determinazione del valore venale dovra' tenersi conto del puro valore normale di scambio degli immobili ed escludersi qualsiasi coefficiente di valore in piu' o in meno che, direttamente o indirettamente, mediatamente o immediatamente dipenda o consegua da l'adozione, approvazione ed esecuzione totale o parziale del piano.
[5]Nel determinare le indennita' per i miglioramenti e le spese fatte dopo la pubblicazione del piano, i periti dovranno attenersi alle norme dell'art. 11.
Testo in vigore dal 13 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
