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[1]Con l'approvazione del piano regolatore di massima vengono fissate le direttive e determinati i criteri generali secondo i quali saranno sviluppati e compilati i piani particolareggiati di esecuzione.
[2]Il comune di Catanzaro provvedera' alla compilazione dei piani particolareggiati di esecuzione delle varie zone ed opere, comprendenti la planimetria particolareggiata della zona e l'elenco delle proprieta' soggette ad espropriazioni od a vincolo.
[3]I piani particolareggiati interessanti la sede e gli impianti ferroviari dello Stato, nonche' quelli delle ferrovie concesse all'industria privata, dovranno essere previamente concordati con il Ministero delle comunicazioni.
[4]I piani particolareggiati di esecuzione di ciascuna zona dovranno essere resi pubblici ai sensi e per gli effetti dell'art. 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
[5]La pubblicazione dei piani particolareggiati sara' effettuata per opera del comune di Catanzaro a mano a mano che se ne presenti l'opportunita' e se ne preveda la prossima realizzazione.
[6]Le imposizioni del vincolo ed i termini per la presentazione dei ricorsi decorrono dalla data della pubblicazione ufficiale di ogni singolo piano particolareggiato.
[7]L'approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione sara' data con Regio decreto su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanita', e con il Ministro per l'educazione nazionale per quanto riguarda la tutela monumentale, paesistica ed artistica.
Testo in vigore dal 13 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
