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[1]Gli atti di trapasso di immobili al comune di Catanzaro per l'espropriazione e l'acquisto di immobili occorrenti per la esecuzione del piano regolatore generale, approvato con la presente legge, sono soggetti alla imposta fissa di registro di L. 20 ed inoltre alla imposta fissa di trascrizione ipotecaria di L. 20 per ogni trasferimento.
[2]Il privilegio di cui al presente articolo e' limitato alla parte del piano avente carattere di risanamento igienico, il cui perimetro e' il seguente: piazza Rossi, piazza Galluppi, fabbricato di proprieta' delle ditte: Eredi Massari Armando, Marincola Giuseppina ed Enrico Corigliano sul corso Vittorio Emanuele, vico Preti, via Raffaelli fino alla casa di proprieta' della ditta Garcea Francesco inclusa, giardino e chiesa dell'Immacolata.
[3]In quanto non disposto o modificato con la presente legge valgono le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 29 maggio 1939-XVII
[6]VITTORIO EMANUELE
[7]Mussolini - Cobolli - Gigli - Solmi - Di Revel - Bottai
[8]Visto, il Guardasigilli: Solmi
Testo in vigore dal 13 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
