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[1]Per l'attuazione del piano e' assegnato il termine di anni otto dalla data di promulgazione della presente legge. Nella deliberazione podestarile di adozione del piano particolareggiato dovra' essere indicato il termine entro il quale dovranno completarsi le espropriazioni.
[2]Tale termine decorrera' dalla data della pubblicazione del decreto di approvazione. Anche dopo l'approvazione dei piani particolareggiati sara' consentito ai proprietari colpiti dal piano la esecuzione delle opere di conservazione e manutenzione dei loro immobili.
[3]Il Comune potra' anche consentire opere che eccedano la conservazione e la manutenzione a suo esclusivo giudizio. In tal caso delle opere eseguite sara' tenuto conto nel computo delle indennita' di esproprio deducendone la quota di deprezzamento.
Testo in vigore dal 13 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
