Art. 10 — Contributi per le case di coltivatori diretti

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E' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, in ragione di lire 6 miliardi per ciascun esercizio finanziario, dal 1960-61 al 1964-65, per la concessione a piccoli proprietari e piccoli enfiteuti coltivatori diretti di sussidi, a norma dell'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per la costruzione di fabbricati rurali destinati a loro abitazione, ivi compresi i servizi e gli impianti accessori, nonche' dei vani per uso aziendale e per il ricovero del bestiame e per il deposito degli attrezzi.

Testo in vigore dal 10 giugno 1961 al 11 maggio 1965

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-06-02;454~art10 · fonte del testo

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