Art. 9
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 agosto 1939 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni dei precedenti articoli 6, 7 e 8 debbono essere osservate anche per la approvazione delle varianti dei piani particolareggiati.
Testo in vigore dal 28 agosto 1939 al 16 dicembre 2009
