Art. 8
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[1]I piani particolareggiati di ciascuna zona dovranno essere resi pubblici ai sensi e per gli effetti dell'art. 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
[2]I piani particolareggiati interessanti gli impianti ferroviari, nonche' i piani particolareggiati che interessano la sede e gli impianti delle ferrovie concesse all'industria privata e le tramvie extraurbane dovranno essere previamente concordati con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
[3]La pubblicazione ufficiale dei piani particolareggiati sara' effettuata per opera del podesta' a mano a mano che se ne presenti l'opportunita' e se ne preveda la prossima realizzazione; i termini per la presentazione dei ricorsi decorrono dalla pubblicazione ufficiale di ogni singolo piano particolareggiato. La imposizione del vincolo decorre dalla data di pubblicazione del Regio decreto di approvazione.
[4]L'approvazione dei piani particolareggiati sara' data con Regio decreto, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e di concerto col Ministro per l'educazione nazionale per quanto riguarda la tutela monumentale e paesistica nonche' di concerto col Ministro per le finanze qualora implichino agevolazioni tributarie agli effetti dell'art. 4 della legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 35.
[5]Col provvedimento che approva il piano particolareggiato di ciascuna zona sara' deciso sulle osservazioni ed opposizioni eventualmente presentate.
[6]Con Regio decreto su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il comune di Napoli potra' essere autorizzato a modificare i piani particolareggiati, anche dopo l'avvenuta pubblicazione, sempre che le varianti introdotte non modifichino il piano delle espropriazioni gia' approvate.
Testo in vigore dal 28 agosto 1939 al 16 dicembre 2009
