Art. 7
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 agosto 1939 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Per l'esecuzione del piano regolatore di cui alla presente legge e' assegnato il termine di anni venticinque.
[2]I piani particolareggiati non potranno avere durata superiore ad anni cinque, dalla data di pubblicazione del decreto di loro approvazione salvo proroga che non potra' eccedere la durata di altri cinque anni.
Testo in vigore dal 28 agosto 1939 al 16 dicembre 2009
