Art. 6
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[1]Il Comune provvedera' alla compilazione dei piani particolareggiati delle singole zone di opere.
[2]Tali piani comprenderanno:
- a)la planimetria particolareggiata della zona contenente, oltre l'allineamento stradale secondo il piano regolatore generale, gli allineamenti per orientamento, e nella zona soggetta al diradamento gli adattamenti e le modifiche dei fabbricati in esso compresi;
- b)l'elenco delle proprieta' soggette ad espropriazione, vincoli ed adattamenti e modifiche;
- c)il preventivo del costo di attuazione del piano e dei mezzi per farvi fronte;
- d)le eventuali modifiche al regolamento edilizio in vista delle particolari condizioni dei singoli piani.
[3]L'approvazione del piano particolareggiato da' al Comune il diritto di procedere alla espropriazione delle proprieta' elencate nel piano, salvo che gli espropriandi, singolarmente o in consorzio, procedano con le norme stabilite nella presente legge alle costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni, modifiche o adattamenti secondo il piano e con le modalita' costruttive e architettoniche da esso previste.
Testo in vigore dal 28 agosto 1939 al 16 dicembre 2009
