Art. 4
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[1]Tutti i piani regolatori di zone e quartieri del comune di Napoli approvati nelle forme di legge prima dell'approvazione del presente piano generale continuano ad avere vigore e godono delle esenzioni e benefici fiscali e tributari stabiliti con la legge 13 giugno 1935, n. 1348, sempreche' dette costruzioni e ricostruzioni siano effettuate in dipendenza di piani regolatori approvati fino al 30 giugno 1936 e vengano compiute entro il limite di tempo stabilito dalla predetta legge 13 giugno 1935, n. 1348; salva al Comune la facolta' di proporre quelle varianti ai piani stessi che ritenesse indispensabili per il loro coordinamento al piano generale, e salvo pure il diritto, da parte del Comune, di applicare per il loro completamento, le disposizioni della presente legge.
[2]Tali varianti danno diritto alle esenzioni tributarie entro i limiti di spazio e di tempo previsti dalle precedenti leggi.
Testo in vigore dal 28 agosto 1939 al 16 dicembre 2009
