Art. 21
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 agosto 1939 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Nessuno avra' diritto ad indennita' per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalla esecuzione del piano regolatore generale e dei piani particolareggiati.
Testo in vigore dal 28 agosto 1939 al 16 dicembre 2009
