Art. 10
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[1]Il comune di Napoli e' autorizzato a comprendere nei piani particolareggiati anche le espropriazioni degli immobili, la occupazione dei quali giovi ad integrare le finalita' dell'opera e a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.
[2]Prima di procedere alla espropriazione dei beni occorrenti per l'attuazione del piano, il Comune deve farne notifica ai rispettivi proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fisso se o meno intendono essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulle loro proprieta' singolarmente se proprietari dell'intera zona, o riuniti in consorzio, secondo le norme estetiche ed edilizie, le modalita' ed i termini che il Comune stabilira' in relazione ai vincoli del piano, alle speciali norme generali e prescrizioni tecniche di cui al suddetto regolamento e alle disposizioni del regolamento edilizio e di igiene vigente nel Comune stesso.
[3]Gli inviti di cui nella presente legge saranno a cura del Comune notificati ai proprietari interessati nella forma delle citazioni secondo l'elenco desunto dalle intestazioni catastali.
Testo in vigore dal 28 agosto 1939 al 16 dicembre 2009
