Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 agosto 1939 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Nessuno avra' diritto ad indennita' per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalla esecuzione del piano particolareggiato.
[2]La indennita' dovuta ai proprietari degli immobili che il Comune espropriera' per l'attuazione del piano di risanamento edilizio di cui agli articoli precedenti, sara' determinata sulla media del valore venale e di quello dedotto dall'imponibile se si tratta di fabbricati, ovvero dall'estimo catastale moltiplicato per il coefficiente fisso del 3,66, se si tratta di terreni, capitalizzato ad un saggio variabile dal 3,50 per cento al 7 per cento, sempreche' il valore dedotto dall'imponibile o dall'estimo catastale non superi quello venale. In caso contrario l'indennita' di espropriazione sara' costituita dallo stesso valore venale.
[3]Nella determinazione del valore venale dovra' tenersi conto del puro valore normale di scambio degli immobili ed escludersi qualsiasi coefficiente di valore in piu' od in meno che direttamente o indirettamente mediatamente o immediatamente dipenda o consegua, dall'adozione, approvazione ed esecuzione totale o parziale del piano.
Testo in vigore dal 1 agosto 1939 al 16 dicembre 2009
