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[1]Il Comune e' autorizzato a comprendere nelle espropriazioni anche beni attigui la occupazione dei quali giovi ad integrare le finalita' dell'opera ed a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.
[2]Prima di procedere alla espropriazione dei beni occorrenti per l'attuazione del piano il Comune deve farne notifica ai rispettivi proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato se, o meno, intendano essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulla loro proprieta' singolarmente se proprietari della intera zona o riuniti in Consorzio secondo le norme estetiche ed edilizie, che il Comune stabilira' in relazione ai vincoli del piano ed alle disposizioni del regolamento edilizio e di igiene vigenti nel Comune stesso.
[3]Gli inviti di cui al presente articolo saranno a cura del Comune notificati ai proprietari interessati nella forma delle citazioni secondo l'elenco desunto dalle intestazioni catastali, o, comunque, individuati con i normali mezzi di indagine.
Testo in vigore dal 1 agosto 1939 al 16 dicembre 2009
