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[1]Per l'esecuzione del piano approvato con la presente legge e' assegnato al comune di Terni il termine di anni tre a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge, salvo proroga nei casi e con le modalita' previste dall'art. 14 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
[2]Fermo restando il predetto termine di tre anni e fermo il disposto dell'art. 89 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, nella deliberazione podestarile che determina l'esecuzione delle singole parti del piano, deve essere indicato il termine entro il quale devono completarsi le espropriazioni.
[3]Prima della deliberazione podestarile di cui sopra e' consentita ai proprietari degli stabili colpiti dal piano, l'esecuzione delle opere di conservazione e manutenzione dei loro immobili.
[4]Il Comune potra' anche consentire opere che eccedano la conservazione e manutenzione a suo esclusivo giudizio. In tal caso, delle opere eseguite sara' tenuto conto nel computo delle indennita' di esproprio, deducendone le quote di deprezzamento.
Testo in vigore dal 24 aprile 1936 al 16 dicembre 2009
