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Tanto i proprietari degli edifici costruiti nell'area risultata dalle demolizioni quanto quelli che avranno eseguiti importanti restauri alle fronti dei loro fabbricati venuti a trovarsi sui nuovi piazzali, saranno esonerati dai contributi di cui agli articoli 236 e seguenti del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, sulla Finanza locale.
Testo in vigore dal 24 aprile 1936 al 16 dicembre 2009
