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[1]La costruzione degli edifici nell'area che risultera' dalle demolizioni (se sara' compiuta entro il termine di anni otto dalla pubblicazione della presente legge) godra' della esenzione venticinquennale dall'imposta e dalle sovraimposte comunale e provinciale sui fabbricati.

[2]La stessa esenzione e' concessa per le sopraelevazioni e per i nuovi vani aggiunti che saranno eseguiti, entro il suddetto termine di anni otto, dai proprietari degli edifici che verranno ad avere le fronti sui piazzali che risulteranno in seguito alle demolizioni, come pure godranno della esenzione i fabbricati che saranno radicalmente trasformati ed in massima parte ricostruiti con completo o parziale rifacimento dei muri perimetrali oppure col completo svuotamento interno e con la ricostruzione dei diversi quartini con relativi muri divisori, pavimenti e soffitti.

Testo in vigore dal 24 aprile 1936 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1936-03-30;606~art6 · fonte del testo

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