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Per la procedura abbreviata si seguiranno le seguenti norme:
- a)Il prefetto della Provincia, su richiesta del Comune, disporra' perche' in contraddittorio col Comune stesso e coi rispettivi espropriandi, venga formato lo stato di consistenza dei beni da espropriarsi e sulle risultanze di detto stato di consistenza nonche' in base ai criteri di valutazione indicati nell'art. 2 della presente legge, sentito, ove occorra, un tecnico da lui scelto nell'albo degli ingegneri della provincia di Terni, determinera' la somma che dovra' essere depositata alla Cassa depositi e prestiti quale indennita' di espropriazione unica ed inscindibile per ogni proprieta' a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprieta' stessa. Tale provvedimento sara' notificato agli espropriandi nelle forme delle citazioni;
- b)nel decreto di determinazione delle indennita' il Prefetto deve pure stabilire i termini entro i quali l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'importo dell'indennita' di cui sopra;
- c)effettuato il deposito, l'espropriante deve richiedere al Prefetto il decreto di trasferimento di proprieta' e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma a);
- d)tale decreto del Prefetto deve essere, a cura dell'espropriante, trascritto all'ufficio delle ipoteche e successivamente notificato agli interessati. La notifica del decreto tiene luogo di presa di possesso dei beni espropriati;
- e)nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati possono proporre avanti l'Autorita' giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura della indennita' come sopra determinata;
- f)trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui al comma d) senza che sia stata prodotta opposizione, l'indennita' come sopra determinata e depositata diviene definitiva;
- g)le opposizioni di cui al comma e) del presente articolo sono trattate con la procedura stabilita dall'art. 51 della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita' 25 giugno 1865, n. 2359, ma per l'eventuale nuova valutazione devono applicarsi i criteri ed i riferimenti stabiliti con l'art. 2 della presente legge.
Testo in vigore dal 24 aprile 1936 al 16 dicembre 2009
