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[1]Per l'esecuzione delle espropriazioni dei beni compresi nell'elenco come sopra approvato, il comune di Terni potra', a suo insindacabile giudizio, seguire o la procedura normale stabilita dalla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita' 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui al successivo articolo.
[2]Qualora il Comune scelga di seguire la procedura normale, i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, potranno essere abbreviati con decreto del Prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.
Testo in vigore dal 24 aprile 1936 al 16 dicembre 2009
