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[1]Nessuno avra' diritto ad indennita' per la risoluzione dei contratti di locazione conseguente alle espropriazioni da eseguirsi a norma della presente legge.

[2]L'indennita' dovuta ai proprietari degli immobili espropriati sara' determinata sulla media del valore venale e dell'imponibile netto capitalizzato ad un tasso dal tre e cinquanta per cento al sette per cento a seconda delle condizioni dell'edificio e della localita'.

[3]Nel determinare l'indennita', per quanto riguarda i miglioramenti e le spese fatte dopo la pubblicazione del piano, i periti dovranno attenersi alle norme dell'art. 9.

[4]Nella determinazione dell'indennita' di espropriazione dovra' tenersi conto del puro valore dell'immobile considerato indipendentemente dalla maggiore edificabilita' del terreno sul quale esso insiste, derivante dal presente piano, e dovra' essere escluso qualsiasi coefficiente di valore in piu' o in meno che direttamente od indirettamente, mediatamente od immediatamente, dipenda o consegua dall'adozione, approvazione ed esecuzione totale o parziale del presente piano.

Testo in vigore dal 24 aprile 1936 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1936-03-30;606~art2 · fonte del testo

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